Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40847/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as groundless due to merit court's sufficient reasoning on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40847/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Ayoub Garad inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The lower court had already established criminal liability based on the acquired evidence, and the appellant offered no valid counter-arguments. Consequently, the court rejected the appeal as manifestly unfounded and upheld the original judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded given the sufficient reasoning of the court of first instance regarding the established facts and legal responsibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly unfounded appeal inadmissible cassation criminal liability established procedural costs order sufficient merit court reasoning motivi di cassazione condono delle spese procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYOUB GARAD nato il 20/03/1994 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Ayoub) Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso appare manifestamente infondati, a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità per il reato contestato alla luce del compendio probatorio acquisito (v. in part. pag. 5 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 se embre 2024 Il consigli estensore Il Presi te Orl 'Ioni _ Angelo stanzo DEPOSI- IN CA