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Ordinanza — n. 40846/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40846/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40846/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BULLITTA GIOVANNI BASILIO nato a NUGHEDU DI SAN NICOLO il 16/01/1954 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Bullitta) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito quanto alla ritenuta inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. per le ragioni congruamente argomentate nell'ultima pagina della motivazione.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 40846/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Bullitta) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito quanto alla ritenuta inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. per le ragioni congruamente argomentate nell'ultima pagina della motivazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale motivazione inadeguata delle censure costituzionali modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BULLITTA GIOVANNI BASILIO nato a NUGHEDU DI SAN NICOLO il 16/01/1954 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Bullitta) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito quanto alla ritenuta inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. per le ragioni congruamente argomentate nell'ultima pagina della motivazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, ettembre 2024 Il consigli re estensore Il Presi te 0, . , • 'lloni ali Angelo fosjanzo DEPOSITATA IN CANKT ' -6N 1)24 Il Funzi