Ordinanza — n. 40844/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL RHAOUATI ALAA nato il 20/09/1995 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (E1 Rhaouati) Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato, allegando un vizio nella motivazione riguardante la determinazione dell'aumento della pena base, comunque prossima al minimo edittale, a titolo di continuazione che obiettivamente non sussiste (v. pag. 7 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 Il consiglier estensore Il Pre4dey1te OrlidcÀ i,ni Angeloj€oE,anzo EìePOSITATA !N CANC
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40844/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 7 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 Il consiglier estensore Il Pre4dey1te OrlidcÀ i,ni Angeloj€oE,anzo EìePOSITATA !N CANC
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL RHAOUATI ALAA nato il 20/09/1995 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (E1 Rhaouati) Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato, allegando un vizio nella motivazione riguardante la determinazione dell'aumento della pena base, comunque prossima al minimo edittale, a titolo di continuazione che obiettivamente non sussiste (v. pag. 7 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 Il consiglier estensore Il Pre4dey1te OrlidcÀ i,ni Angeloj€oE,anzo EìePOSITATA !N CANC