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Ordinanza — n. 40843/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of new decisive arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40843/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize discretionary circumstances, but the court found these arguments manifestly unfounded and not decisive. Consequently, the court upheld the lower court's decision without granting any relief to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the only ground raised is manifestly unfounded and lacks decisive arguments contrary to the lower court's reasoning.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal lack of decisive arguments inadmissible appeal procedural costs Corte di Cassazione condono delle spese procedurali assenza di caso di rigore domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC ROCHI (CUI 01PWMPF) nato a SASSUOLO il 17/02/1989 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Ahmetovic) Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato, allegando un vizio nella motivazione riguardante il mancato riconoscimento delle circostanze facoltative che obiettivamente non sussiste, attese le congrue argomentazioni svolte sul punto dalla Corte territoriale (v. pag. 4 sent.); né argomentazioni decisive in senso contrario si rinvengono nella memoria difensiva in seguito depositata, con richiesta di riassegnazione della trattazione del ricorso alla Sesta Sezione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 Il consigli estensore Il