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Ordinanza — n. 40837/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40837/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40837/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGH SUMEET nato il 20/04/1979 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Singh) Rilevato che i motivi dedotti appaiono manifestamente infondati con riferimento sia alla dedotta omessa traduzione in lingua a lui nota dell'avviso chiusura indagini (adempimento, peraltro, eseguito con l'ausilio di un interprete) sia al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (atteso l'importo non trascurabile ricavato dalla cessione della sostanza stupefacente) sia, infine, alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., considerato il dato ponderale significativo della sostanza caduta in sequestro.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 40837/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 4 cod. pen. (atteso l'importo non trascurabile ricavato dalla cessione della sostanza stupefacente) sia, infine, alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., considerato il dato ponderale significativo della sostanza caduta in sequestro.

Parole chiave

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traffico internazionale di stupefacenti imputazione per reati di stupefacenti infrazione qualificata LStup confisca sotto sanzione internazionale difficoltà linguistiche diritto di traduzione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
(atteso l'importo non trascurabile ricavato dalla cessione della sostanza stupefacente) sia, infine, alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., considerato il dato ponderale significativo della sostanza caduta in sequestro.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGH SUMEET nato il 20/04/1979 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Singh) Rilevato che i motivi dedotti appaiono manifestamente infondati con riferimento sia alla dedotta omessa traduzione in lingua a lui nota dell'avviso chiusura indagini (adempimento, peraltro, eseguito con l'ausilio di un interprete) sia al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (atteso l'importo non trascurabile ricavato dalla cessione della sostanza stupefacente) sia, infine, alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., considerato il dato ponderale significativo della sostanza caduta in sequestro.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 se mbre 2024 Il consiglier estensore Il Presi te Ori Angelo tan