Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40836/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to reliance on an alternative factual interpretation contrary to the appellate court's findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40836/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's sole ground for appeal was deemed fundamentally unprovable because it relied on a different interpretation of the evidentiary findings than the one established by the appellate court. Consequently, the court rejected the request as it contradicted the judicial record without sufficient legal basis.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds rely on an alternative interpretation of the facts that contradicts the judicial findings established by the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal alternative factual interpretation contrary to judicial findings procedural costs Cassation appeal rejection rimborso delle spese spese di difesa spese legate all'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHTAIBI SAMIR nato il 24/02/1993 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Chtaibi) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela geneticamente improponibile, poiché basato su una diversa interpretazione nel merito delle risultanze probatorie, alternativa rispetto a quella emersa dall'accertamento giudiziale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 pr- DE