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Ordinanza — n. 40835/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40835/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40835/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBIERI GENNARO nato a ROMA il 15/11/1984 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Barbieri) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito quanto alla configurabilità, in astratto ed in concreto, del reato di resistenza, del tutto compatibile con l'assoluzione dell'imputato dal concorrente delitto di cui all'art. 322 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 322 cod. pen; Ordinanza — n. 40835/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 322 cod. pen.

Parole chiave

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corruzione sanzioni penali riscossione di pene pecuniarie ricusazione del pubblico ministero cancellazione dall'albo avvocati impedimento di un atto dell'autorità

Disposizioni normative citate

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art. 322 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBIERI GENNARO nato a ROMA il 15/11/1984 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Barbieri) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito quanto alla configurabilità, in astratto ed in concreto, del reato di resistenza, del tutto compatibile con l'assoluzione dell'imputato dal concorrente delitto di cui all'art. 322 cod. pen.

Trattasi, del resto, di censure che, ancorché declinate con riferimento ai tradizionali vizi di legge e motivazione, tradiscono fin troppo l'intento di perseguire una inammissibile, in questa sede processuale, ricostruzione ed interpretazione dell'intera vicenda costituente oggetto di accertamento giudiziale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 s tembre 2024 Il consigl ere estensore Il Pre ide te O . Ioni An