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Ordinanza — n. 40834/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and discretionary value assessments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40834/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued for the inapplicability of a specific exemption and the non-existence of subjective elements, but the court found these arguments either generic, unsupported, or attacking the judge's discretionary sentencing decisions. Consequently, the appeal was rejected because it relied on grounds already properly examined and dismissed by the lower court with sound reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals are inadmissible when they consist of generic reproaches, manifestly unfounded claims, or attacks on the judge's discretionary evaluations of sentencing and recidivism.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal discretionary sentencing assessment subjective element of crime recidivism exclusion failure recidiva nell'infrazione risarcimento per atto illecito dolo penale

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 360 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARCO GIOVANNI RAIMONDO nato a CALTANISSETTA il 23/10/1982 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Di Marco) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano in parte generici, perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito quanto alla dedotta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, in parte manifestamente infondati, quanto alla ritenuta inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. per le ragioni esposte a pag. 3 della motivazione e in parte geneticamente inammissibili, investendo valutazioni discrezionali del giudicante in ordine al trattamento sanzionatorio (omessa applicazione in prevalenza delle attenuanti facoltative, mancata esclusione della contestata recidiva), comunque sorrette da congrue argomentazioni (v. ancora pag. 3 sent.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 Il consiglie e es