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Ordinanza — n. 40833/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40833/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40833/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISLAMAJ ARBER nato il 14/11/1982 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Islamaj) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito quanto alla configurabilità del reato contestato e per converso all'impossibilità di ravvisare il meno grave delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, anche e soprattutto in conseguenza della ritenuta rilevanza ponderale delle quantità di sostanze stupefacenti detenute e cedute (v. pag. 9-11 sent.).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40833/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, anche e soprattutto in conseguenza della ritenuta rilevanza ponderale delle quantità di sostanze stupefacenti detenute e cedute (v. pag. 9-11 sent.).

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti sostanze soggette a restrizione abbandono del procedimento penale permesso di promuovere un procedimento penale riduzione del divieto d'entrata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISLAMAJ ARBER nato il 14/11/1982 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Islamaj) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito quanto alla configurabilità del reato contestato e per converso all'impossibilità di ravvisare il meno grave delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, anche e soprattutto in conseguenza della ritenuta rilevanza ponderale delle quantità di sostanze stupefacenti detenute e cedute (v. pag. 9-11 sent.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 set mbre 2024 Il consigli e estensore Il ipre ente Orl# Villoni Angelo ost