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Ordinanza — n. 40832/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40832/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40832/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENOSSA IVAN nato a CAGLIARI il 02/12/1981 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Benossa) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito quanto alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5,d.P.R. n. 309 del 1990 ed alla mancata assoluzione per uso personale della sostanza drogante nonché manifestamente infondati con riferimento alla sussistenza di presunti vizi di motivazione, che si presenta, per contro, congrua ancorché sintetica.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40832/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5,d.P.R. n. 309 del 1990 ed alla mancata assoluzione per uso personale della sostanza drogante nonché manifestamente infondati con riferimento alla sussistenza di presunti vizi di motivazione, che si presenta, per contro, congrua ancorché sintetica.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti traffico di stupefacenti in banda abuso di sostanze consumo di canapa trattamento residenziale delle dipendenze esame di cassazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENOSSA IVAN nato a CAGLIARI il 02/12/1981 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Benossa) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito quanto alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5,d.P.R. n. 309 del 1990 ed alla mancata assoluzione per uso personale della sostanza drogante nonché manifestamente infondati con riferimento alla sussistenza di presunti vizi di motivazione, che si presenta, per contro, congrua ancorché sintetica.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 s t mbre 2024 Il consiglie e estensore Il Pr