Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40828/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40828/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40828/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATTAFI ANDREA nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 30/05/1963 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Cattafi) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano in parte generici, perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito quanto alla dedotta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato ed alla inconfigurabilità della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. e in parte manifestamente infondati, quanto alla ritenuta inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. per le ragioni congruamente argomentate alle pag. 3-4 della motivazione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 650 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 40828/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 650 cod. pen. e in parte manifestamente infondati, quanto alla ritenuta inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. per le ragioni congruamente argomentate alle pag. 3-4 della motivazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan motivi di cassazione difetto di motivazione inadempimento reiterato cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 650 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
e in parte manifestamente infondati, quanto alla ritenuta inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATTAFI ANDREA nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 30/05/1963 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Cattafi) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano in parte generici, perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito quanto alla dedotta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato ed alla inconfigurabilità della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. e in parte manifestamente infondati, quanto alla ritenuta inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. per le ragioni congruamente argomentate alle pag. 3-4 della motivazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 Il consigliere stensore Il Pres nte Orl oni Angelo stanzo r .F.POS!Tgh IN CA