Ordinanza — n. 40828/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATTAFI ANDREA nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 30/05/1963 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Cattafi) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano in parte generici, perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito quanto alla dedotta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato ed alla inconfigurabilità della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. e in parte manifestamente infondati, quanto alla ritenuta inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. per le ragioni congruamente argomentate alle pag. 3-4 della motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 650 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 40828/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 650 cod. pen. e in parte manifestamente infondati, quanto alla ritenuta inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. per le ragioni congruamente argomentate alle pag. 3-4 della motivazione.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATTAFI ANDREA nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 30/05/1963 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Cattafi) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano in parte generici, perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito quanto alla dedotta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato ed alla inconfigurabilità della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. e in parte manifestamente infondati, quanto alla ritenuta inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. per le ragioni congruamente argomentate alle pag. 3-4 della motivazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 Il consigliere stensore Il Pres nte Orl oni Angelo stanzo r .F.POS!Tgh IN CA