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Ordinanza — n. 40827/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as generic and fact-based, violating admissibility rules under Art. 73 DPR 309/1990.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40827/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to its generic nature and failure to raise new legal issues. The appellant's arguments merely reproduced criticisms already adequately examined and dismissed by the lower court with correct legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; An appeal is inadmissible if it consists of generic censure or is reduced to mere factual contestation without raising new legal grounds.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility generic censure rejection factual contestation DPR 309 1990 procedural costs Court of Cassazione dismissal of appeal imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERIANO MICHELE nato a SAN MANGO SUL CALORE il 25/08/1954 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Meriano) Rilevato che l'unico motivo dedotto appare generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e comunque declinato in punto di mero fatto al fine di contestare la responsabilità per il reato contestato (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 set mbre 2024 Il consiglier estensore Il Pre79nte OrlV Jil opi Angelo stanzo DEPOWFATA gbil (GAS' TRA —6 s