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Ordinanza — n. 40826/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40826/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40826/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGGIANELLI SIMONE nato a ROMA il 19/07/1982 avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Piggianelli) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, consistendo nella mera deduzione vizi di motivazione, senza alcun riferimento specifico al provvedimento impugnato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il. ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 Il consigli e stensore

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40826/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il. ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 Il consigli e stensore

Parole chiave

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pena pecuniaria non riscuotibile pene condizionali motivazione inadeguata delle censure costituzionali persecuzione dei Tamil inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento censure procedurali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGGIANELLI SIMONE nato a ROMA il 19/07/1982 avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Piggianelli) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, consistendo nella mera deduzione vizi di motivazione, senza alcun riferimento specifico al provvedimento impugnato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il. ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 Il consigli e stensore