Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40825/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40825/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40825/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KEYABOU LAMIN nato 11 19/02/1994 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Keyabou) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ribadita responsabilità per il reato contestato (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), con esclusione dell'uso personale della sostanza drogante, alla misura della pena e al denegato riconoscimento delle attenuanti facoltative nonché manifestamente infondati quanto alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., attesa l'abitualità della condotta (v. pag. 9 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 40825/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Keyabou) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ribadita responsabilità per il reato contestato (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), con esclusione dell'uso personale della sostanza drogante, alla misura della pena e al denegato riconoscimento delle attenuanti facoltative nonché manifestamente infondati quanto alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., attesa l'abitualità della condotta (v. pag. 9 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

Parole chiave

Generato dall'IA
commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali pena convenzionale attenuazione libera della pena pagamento dell'ammenda pena accessoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
309 del 1990), con esclusione dell'uso personale della sostanza drogante, alla misura della pena e al denegato riconoscimento delle attenuanti facoltative nonché manifestamente infondati quanto alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., attesa l'abitualità della condotta (v.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KEYABOU LAMIN nato 11 19/02/1994 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Keyabou) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ribadita responsabilità per il reato contestato (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), con esclusione dell'uso personale della sostanza drogante, alla misura della pena e al denegato riconoscimento delle attenuanti facoltative nonché manifestamente infondati quanto alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., attesa l'abitualità della condotta (v. pag. 9 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 ettembre 2024 Il consigli re estensore Il Presi nte Orpft4p i oni Angelo stanzo DEPoso