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Ordinanza — n. 40820/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding drug trafficking conviction and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40820/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in convicting him for drug trafficking and failed to acquit him on personal use grounds, while also alleging the judgment was drafted before the hearing date. The court rejected these claims as generic, noting that the substantive issues were already adequately examined and dismissed by the trial judge with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals based on generic censure of facts or procedural errors, where the lower court's decision was already fully and correctly examined, are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds drug trafficking conviction procedural error admissibility personal use defense judgment drafting date errore nella commisurazione della pena errori materiali decisione motivata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSELLA EDOARDO nato a NAPOLI il 30/07/1981 avverso la sentenza del 29/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Musella) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito quanto alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, alla corretta valutazione delle prove ed alla mancata assoluzione per uso personale della sostanza drogante nonché manifestamente infondati con riferimento alla presunta redazione della sentenza impugnata prima della data dell'udienza (29/03/2024) desunta dal mero errore materiale riferito alla data (01/03/2024) apposta in calce alla motivazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 Il consigliere t nsore Il Pre ente Orlan Angel ostanzo OEPOSITATA ANCELLERIAFonzJ 3.0