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Ordinanza — n. 40818/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and infounded regarding sentencing and continuations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40818/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Kamal Lamin inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the arguments generic, merely reproducing criticisms already adequately examined and dismissed by the lower court on correct legal grounds. Specifically, the appeal failed to provide new reasons regarding the correct determination of the sanction or the increase in penalty for continuation.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and not generic; if they merely reproduce criticisms already examined by the lower court with correct legal arguments, they are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reproductive criticism sentencing review continuation of penalty procedural costs Cassation jurisdiction modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAMAL LAMIN nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Kamal) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, poiché tanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito quanto alla corretta determinazione del trattamento sanzionatorio quanto manifestamente infondati in ordine all'aumento della pena a titolo di continuazione (v. pag. 4 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 Il consigliere stensore Il Presi nte Orl44illpni Angelo fqtanzo OF-905, 117P7N ft% LERIA. 20Z4 ti Funzío