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Ordinanza — n. 40817/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding imputed responsibility and sentencing in a condominium area case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40817/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of responsibility and the specific sanction applied. The court rejected these arguments as generic and repetitive of issues already properly addressed by the appellate judge.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely reproduce criticisms already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments condominium area sentencing responsibility inadempimento reiterato responsabilità del conduttore oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAISTO PASQUALE nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 19/09/1958 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Maisto) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, poiché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ribadita responsabilità dell'imputato, sorpreso in area condominiale fuori del domicilio coatto ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio, previa congrua 'valutazione in tema di attenuanti facoltative e di esclusione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (v. pagg.4-5 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 Il consiglierepstensore Il Pre i ente Orlan iIljn Angel stanzo TtTA LE:RI