Ordinanza — n. 40816/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MICCO GIUSEPPE nato a ACERRA il 11/08/1998 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Di Micco) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, poiché riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla invocata riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle • spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 Il Pres ente Angelo llostanzo .,FRI AIl Funzo
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40816/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle • spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 Il Pres ente Angelo llostanzo .,FRI AIl Funzo
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MICCO GIUSEPPE nato a ACERRA il 11/08/1998 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Di Micco) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, poiché riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla invocata riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle • spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 Il Pres ente Angelo llostanzo .,FRI AIl Funzo