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Ordinanza — n. 40813/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise new defenses at the second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40813/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Maresca's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found that the new arguments regarding the lack of drug potency, personal use, and denial of mitigating factors were not previously raised during the appeal phase. Consequently, the court ruled that these defenses were genetically inadmissible under procedural law, upholding the lower court's decision based on the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: New defenses not raised at the appeal stage are inadmissible, and the appeal must be dismissed with costs.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility new defenses second instance procedural exhaustion requirement failure to raise arguments court costs award abuso di sostanze motivo legale d'esclusione traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
(Maresca) Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso appaiono in parte manifestamente infondati, a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito circa l'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (pag.
Art. 600 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
(Maresca) Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso appaiono in parte manifestamente infondati, a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito circa l'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARESCA LUIGI nato a SALERNO il 18/12/1997 avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; 4. (Maresca) Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso appaiono in parte manifestamente infondati, a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito circa l'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (pag. 11 sent.) e in parte geneticamente improponibili (assenza di capacità drogante della sostanza, uso personale, negazione di attenuanti e benefici) poiché non previamente dedotti con l'appello.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 Il consiglie e estensore Il Pre te Orla Ylloni Angel anzo F DEPOSITATA IN '1C, LLERIA V.2024 fl