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Ordinanza — n. 40812/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on necessity defense for forced removal from home as generic and already rejected.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40812/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that a state of necessity under Article 54 of the Penal Code justified his forced removal from his home, but the lower court had already thoroughly examined and rejected this defense. The court found the new argument generic and merely a reproduction of previously dismissed legal reasoning, thus refusing to re-evaluate the merits.

Regesto Legislator

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Art. 54 cod. pen.; A generic appeal reproducing arguments already adequately examined and rejected by the trial judge regarding a state of necessity defense must be declared inadmissible.

Parole chiave

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state of necessity defense forced removal from home inadmissible appeal generic argument rejection Article 54 Penal Code procedural costs Cassation review pericolo di fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 54 cod. pen.
art. 54 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANDRI FRANCESCO (CUI OlIKPJX) nato a NAPOLI il 13/10/1981 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Landri) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, poiché riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla dedotta sussistenza di uno stato di necessità (art. 54 cod. pen.) asseritamente all'origine dell'allontanamento dal domicilio coatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 Il consiglie estensore Il Pr dente Orl Angel ostanzo DEPO9TATA IN CAN LLERA 6 1)143/, 20