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Ordinanza — n. 40811/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as partially unfounded regarding statutory mitigation and generic lack of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40811/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's refusal to apply a statutory mitigation clause and alleged a lack of reasoning on this point. The court found the arguments regarding the mitigation clause to be manifestly unfounded while deeming the other grounds generic and insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 648, quarto comma, cod. pen.; Art. 364, comma 1, c.p.p.: Appeals containing manifestly unfounded arguments or generic claims for lack of reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory mitigation lack of reasoning manifestly unfounded procedural costs Cassation review criminal procedure condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 648, quarto comma, cod. pen.
3 sent.) quanto all'inapplicabilità dell'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. e in parte generici, quanto alla dedotta carenza di motivazione sul punto.
Art. 364, comma 1, c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUBES GIOVANNI nato a CERIGNOLA il 01/07/1988 avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Lubes) Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso appaiono in parte manifestamente infondati, a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito (pag. 3 sent.) quanto all'inapplicabilità dell'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. e in parte generici, quanto alla dedotta carenza di motivazione sul punto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 Il consiglier estensore Il Preiili