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Ordinanza — n. 40810/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic, rejecting resistance charge and habitual conduct exemption arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40810/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for resistance and the inapplicability of the exemption for habitual conduct, but these arguments were deemed generic. The court rejected the appeal because the grounds merely reproduced criticisms already adequately examined and dismissed with correct legal reasoning by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: Appeals based on generic arguments that merely reproduce criticisms already adequately examined and dismissed by the court of first instance are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds resistance charge habitual conduct exemption procedural costs Cassation review repetition of arguments ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEREU TERENZ nato a CAGLIARI il 10/10/1981 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Mereu) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito quanto alla configurabilità, in astratto ed in concreto, del reato di resistenza ed alla inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. per abitualità della condotta.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. • Roma, 20 settembre 2024 Il consiglier estensore O rlaMohfi Il Presi nte l n i Angelo ostanzo r\-