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Ordinanza — n. 40809/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding statutory exemption and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40809/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by D'Auria Nicola inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's application of Article 131-bis of the Penal Code, arguing the conduct lacked special leniency and that discretionary sentencing was improper. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the lower court's reasoning was congruous and based on valid discretionary evaluations.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the lower court's application of the exemption provision and its sentencing discretion were properly motivated and not subject to revision.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal statutory exemption leniency sentencing discretion review inadmissible criminal appeal court costs imposition sanzioni pecuniarie ricorso straordinario per nullità modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
3 sent.) quanto all'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
3 sent.) quanto all'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AURIA NICOLA nato a BATTIPAGLIA il 07/03/1967 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (D'Auria) Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso appaiono in parte manifestamente infondati, a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito (pag. 3 sent.) quanto all'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. derivante dall'assenza di connotati di speciale tenuità della condotta e in parte geneticamente improponibili, attenendo a valutazioni discrezionali del giudicante in ordine al trattamento sanzionatorio (omesso riconoscimento attenuanti facoltative) comunque sorrette da congrua motivazione (v. pag. 4).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 Il consiglie e estensore Il Presylftnte Orlt1 jloni Angelo stanzo DEPOSITATA IN CANCELLERIA 9(i5