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Ordinanza — n. 40808/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40808/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40808/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nte ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: BRANCAFORTE FABIOLA nato a SIRACUSA il 30/08/1966 avverso l'ordinanza del 19/04/2022 del TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Brancaforte) Rilevato che, a prescindere dalla sopravvenuta rinunzia, l'istanza di rimessione proposta appare palesemente eccentrica rispetto ai presupposti indicati dalla legge anche solo per la sua presa in considerazione (art. 45 e segg. cod. proc. pen.), in quanto basata sull'asserita presenza di condizionamenti di un non meglio precisato 'gruppo di potere' genericamente esercitati su un determinato territorio ma non specificamente su uffici giudiziari.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40808/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 45 e segg. cod. proc. pen.), in quanto basata sull'asserita presenza di condizionamenti di un non meglio precisato 'gruppo di potere' genericamente esercitati su un determinato territorio ma non specificamente su uffici giudiziari.

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Testo completo

nte ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: BRANCAFORTE FABIOLA nato a SIRACUSA il 30/08/1966 avverso l'ordinanza del 19/04/2022 del TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Brancaforte) Rilevato che, a prescindere dalla sopravvenuta rinunzia, l'istanza di rimessione proposta appare palesemente eccentrica rispetto ai presupposti indicati dalla legge anche solo per la sua presa in considerazione (art. 45 e segg. cod. proc. pen.), in quanto basata sull'asserita presenza di condizionamenti di un non meglio precisato 'gruppo di potere' genericamente esercitati su un determinato territorio ma non specificamente su uffici giudiziari.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 Il consiglie e estensore Il Pre ente Angeò qostanzo DEPOSITATA IN