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Ordinanza — n. 40669/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40669/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40669/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIALLO MASSIMO nato a NAPOLI il 31/03/1991 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdtø-avvio-a44e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che SCIALLO Massimo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 08/04/2024 della Corte d'Appello di Napoli, che ha confermato la condanna inflitta dal Giudice di primo grado per il reato di cui all'art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973; considerato che il ricorso è stato presentato in data epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 2017 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha statuito a pena di inammissibilità la necessità che l'impugnazione sia sottoscritta da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, ciò che nella specie non è avvenuto; ritenuto che tale circostanza assuma rilievo assorbente, imponendo una declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40669/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973; considerato che il ricorso è stato presentato in data epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 2017 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha statuito a pena di inammissibilità la necessità che l'impugnazione sia sottoscritta da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, ciò che nella specie non è avvenuto; ritenuto che tale circostanza assuma rilievo assorbente, imponendo una declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Parole chiave

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spese di gratuito patrocinio ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato anticipo delle spese risarcimento per errore giudiziario
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIALLO MASSIMO nato a NAPOLI il 31/03/1991 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdtø-avvio-a44e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che SCIALLO Massimo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 08/04/2024 della Corte d'Appello di Napoli, che ha confermato la condanna inflitta dal Giudice di primo grado per il reato di cui all'art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973; considerato che il ricorso è stato presentato in data epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 2017 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha statuito a pena di inammissibilità la necessità che l'impugnazione sia sottoscritta da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, ciò che nella specie non è avvenuto; ritenuto che tale circostanza assuma rilievo assorbente, imponendo una declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 settembre 2024 Il conskieke estensore Il Presidente