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Ordinanza — n. 40661/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding prescription and copyright infringement in computer software.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40661/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, dismissing the arguments regarding prescription and the definition of the crime of computer software trafficking. The appellant challenged a second-instance judgment that partially acquitted him of most charges but convicted him of trafficking in copyrighted software, arguing the crime had expired. The court rejected this, noting the first-instance trial period was suspended from June 2017 to January 2018, making the appeal timely before the maximum prescription period elapsed. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 171-ter I. n. 633 del 1941; Art. 157 c.p.p.: The crime of trafficking in copyrighted computer software is consummated by the receipt of illegally reproduced media, and the appeal period is calculated from the date the first-instance judgment becomes final, excluding any periods of trial suspension.

Parole chiave

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computer software trafficking prescription period calculation trial suspension effect copyright infringement crime cassation inadmissibility favoreggiamento supporto d'informazione fatture fittizie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 171-ter I. n. 633 del 1941
Art. 648 c.p.
Art. 336 c.p.
Art. 337 c.p.
Art. 651 c.p.
Art. 635 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 25215 del 11/04/2019, Diouf
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAOUI ABDELGHANI nato il 25/02/1982 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che RAOUI Abdelghani - imputato dei reati di cui agli arti. 171-ter I. n. 633 del 1941, 648, 336, 337, 651, 635 cpv. cod. pen. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 04/04/2024, con cui la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato (dichiarando estinti tutti i reati tranne quello di ricettazione dei supporti detenuti per la vendita, riducendo conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, deducendo violazione di legge con riferimento alla ritenuta configurabilità del delitto di ricettazione, e alla mancata declaratoria di estinzione del reato per essere estinto per prescrizione prima della pronuncia di secondo grado; ritenuto che il primo ordine di censure sia manifestamente infondato, dovendo darsi seguito al consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «integra il reato di ricettazione la ricezione di supporti di programmi tutelati dal diritto d'autore ed abusivamente riprodotti, in quanto, anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE, 8 novembre 2007, in causa C-20/05, che pure ha determinato l'irrilevanza penale della violazione dell'obbligo di apposizione del contrassegno s.i.a.e., non è stata esclusa la tutela del diritto di autore in quanto tale, né sono state rese lecite attività comportanti l'abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno» (Sez. 2, n. 25215 del 11/04/2019, Diouf, Rv. 276426 - 01, relativa ad una fattispecie in cui i giudici di merito avevano desunto l'abusività della riproduzione non solo dall'assenza del predetto contrassegno, ma anche da altri elementi, quali il rilevante numero dei supporti, tale da avvalorarne la destinazione alla vendita, la presenza di copertine fotocopiate e l'assenza di documentazione comprovante la lecita provenienza dei beni); ritenuto che ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi quanto alla residua censura, in quanto la difesa non considera il periodo di sospensione decorso, durante il giudizio di primo grado, dal 12/06/2017 al 15/01/2018: periodo che consente di ritenere tempestiva la sentenza d'appello, emessa in data 04/04/2024 e quindi prima del decorso del termine massimo previsto per il delitto di ricettazione; ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in a, il 27 settembre 2024 Il Consigli e ste