Ordinanza — n. 40659/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGOSTI DIEGO PIETRO nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 29/06/1977 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che AGOSTI Diego Pietro - imputato del reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12/02/2024, con cui la Corte d'Appello di Brescia ha parzialmente riformato (riconoscendo le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, mitigando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Bergamo, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di sola equivalenza, e non anche di prevalenza sulla recidiva contestata; ritenuto che la censura sia priva di fondamento, non solo perché la motivazione non reca alcun riferimento ai divieti legislativi (ormai venuti meno ed evocati dal ricorrente), ma anche ed anzi soprattutto perché la Corte territoriale ha adeguatamente considerato, nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio, sia i precedenti specifici (in relazione ai quali il ricorrente aveva beneficiato delle attenuanti in questione), sia la "particolare odiosità" della condotta, già evidenziata dal primo giudice (cfr. 8 della sentenza impugnata): argomentazioni del tutto univoche - anche perché non bilanciate da alcuna circostanza valutabile positivamente - nel palesare che le attenuanti generiche, nella valutazione complessiva della Corte d'Appello, non potevano essere riconosciute se non con un giudizio di equivalenza sulla recidiva contestata; ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40659/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12/02/2024, con cui la Corte d'Appello di Brescia ha parzialmente riformato (riconoscendo le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, mitigando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Bergamo, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di sola equivalenza, e non anche di prevalenza sulla recidiva contestata; ritenuto che la censura sia priva di fondamento, non solo perché la motivazione non reca alcun riferimento ai divieti legislativi (ormai venuti meno ed evocati dal ricorrente), ma anche ed anzi soprattutto perché la Corte territoriale ha adeguatamente considerato, nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio, sia i precedenti specifici (in relazione ai quali il ricorrente aveva beneficiato delle attenuanti in questione), sia la "particolare odiosità" della condotta, già evidenziata dal primo giudice (cfr. 8 della sentenza impugnata): argomentazioni del tutto univoche - anche perché non bilanciate da alcuna circostanza valutabile positivamente - nel palesare che le attenuanti generiche, nella valutazione complessiva della Corte d'Appello, non potevano essere riconosciute se non con un giudizio di equivalenza sulla recidiva contestata; ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Parole chiave
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGOSTI DIEGO PIETRO nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 29/06/1977 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che AGOSTI Diego Pietro - imputato del reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12/02/2024, con cui la Corte d'Appello di Brescia ha parzialmente riformato (riconoscendo le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, mitigando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Bergamo, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di sola equivalenza, e non anche di prevalenza sulla recidiva contestata; ritenuto che la censura sia priva di fondamento, non solo perché la motivazione non reca alcun riferimento ai divieti legislativi (ormai venuti meno ed evocati dal ricorrente), ma anche ed anzi soprattutto perché la Corte territoriale ha adeguatamente considerato, nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio, sia i precedenti specifici (in relazione ai quali il ricorrente aveva beneficiato delle attenuanti in questione), sia la "particolare odiosità" della condotta, già evidenziata dal primo giudice (cfr. 8 della sentenza impugnata): argomentazioni del tutto univoche - anche perché non bilanciate da alcuna circostanza valutabile positivamente - nel palesare che le attenuanti generiche, nella valutazione complessiva della Corte d'Appello, non potevano essere riconosciute se non con un giudizio di equivalenza sulla recidiva contestata; ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in F46ia, il 27 settembre 2024 Il Consigli re stensore Il Presi