Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding tax crime evidence and flood event justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Domenico Dalesandri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Dalesandri challenged a partial reform of his conviction for tax crimes, arguing the lower courts failed to properly evaluate the flood event as an excuse for missing invoices. The court rejected these claims as generic and unfounded, noting that the defense did not adequately address the hypothetical nature of witness testimony or the legal presumption that finding one invoice copy implies the other was destroyed or hidden.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 d.lgs. n. 74 del 2000; Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali; Sez. 3, n. 32254 del 03/07/2024, Lostia: In tax crimes, the finding of one invoice copy at the recipient's premises allows the inference that the missing copy at the issuer was destroyed or concealed, rendering arguments about natural events like floods manifestly unfounded if not rigorously substantiated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DALESSANDRI DOMENICO nato a MASSA il 02/03/1969 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che DALESSANDRI Domenico - imputato del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 04/03/2024, con cui la Corte d'Appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Massa, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla I. n. 148 del 2011 e successive modificazioni (lamentando in particolare il mancato apprezzamento dell'evento alluvionale), nonché con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato (configurato dai giudici di merito sulla scorta del rinvenimento di alcune fatture); ritenuto che la prima censura sia in parte generica e comunque manifestamente infondata, in quanto - da un lato - la difesa non si confronta affatto con il percorso argomentativo con cui la Corte territoriale non ha ritenuto attendibile la giustificazione (evento alluvionale) offerta per il mancato rinvenimento della contabilità (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui si evidenzia il carattere ipotetico della dichiarazione del teste, la mancata presentazione di denunce di smarrimento da parte del ricorrente, legittimamente avvalsosi della facoltà di non rispondere).
D'altro lato, risulta non del tutto chiara la prospettazione difensiva in cui si sostiene che anche il mancato rinvenimento delle fatture emesse in data successiva all'alluvione dovrebbe trovare adeguata spiegazione in quest'ultima (cfr. la seconda pagina del ricorso: "valutando correttamente l'evento alluvionale avvenuto nel 2014 pare evidente come questo abbia avuto ad oggetto anche le scritture contabili"); ritenuto che anche la residua doglianza sia manifestamente infondata, alla luce del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di reati tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento» (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862 - 01.
In senso conforme, tra le tante, cfr. da ultimo Sez. 3, n. 32254 del 03/07/2024, Lostia); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende N
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in R9ia, il 27 settembre 2024 Il Consiglre st