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Ordinanza — n. 40648/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40648/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40648/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZABBIA SALVATORE nato a CORLEONE il 07/01/1971 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che ZABBIA Salvatore - imputato del reato di cui all'art. 544er cod. pen. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14/12/2023, con cui la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Termini Imerese, deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata dimostrazione del fatto che, dalla condotta del ricorrente, sia derivata una lesione all'animale; ritenuto che tale censura sia per un verso meramente reiterativa di quanto già dedotto e motivata mente disatteso dalla Corte territoriale, e - per altro verso - del tutto priva di effettivo confronto con il percorso argomentativo della sentenza impugnata: la Corte d'Appello ha invero ritenuto integrata la fattispecie incriminatrice non già sotto il profilo della lesione cagionata all'animale (del resto non contestata nel capo di accusa), bensì sotto quello - alternativo, dal punto di vista della struttura del reato - delle sevizie: profilo in relazione al quale è stata motivatamente ritenuta sussistente un adeguato compendio probatorio (cfr. pag. 2 seg. della sentenza impugnata); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40648/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 544er cod. pen. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14/12/2023, con cui la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Termini Imerese, deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata dimostrazione del fatto che, dalla condotta del ricorrente, sia derivata una lesione all'animale; ritenuto che tale censura sia per un verso meramente reiterativa di quanto già dedotto e motivata mente disatteso dalla Corte territoriale, e - per altro verso - del tutto priva di effettivo confronto con il percorso argomentativo della sentenza impugnata: la Corte d'Appello ha invero ritenuto integrata la fattispecie incriminatrice non già sotto il profilo della lesione cagionata all'animale (del resto non contestata nel capo di accusa), bensì sotto quello - alternativo, dal punto di vista della struttura del reato - delle sevizie: profilo in relazione al quale è stata motivatamente ritenuta sussistente un adeguato compendio probatorio (cfr. pag. 2 seg. della sentenza impugnata); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali azione civile accertamento dell'ammontare del danno lesioni conseguenti spese legate all'invalidità spese per i mezzi ausiliari
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZABBIA SALVATORE nato a CORLEONE il 07/01/1971 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che ZABBIA Salvatore - imputato del reato di cui all'art. 544er cod. pen. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14/12/2023, con cui la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Termini Imerese, deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata dimostrazione del fatto che, dalla condotta del ricorrente, sia derivata una lesione all'animale; ritenuto che tale censura sia per un verso meramente reiterativa di quanto già dedotto e motivata mente disatteso dalla Corte territoriale, e - per altro verso - del tutto priva di effettivo confronto con il percorso argomentativo della sentenza impugnata: la Corte d'Appello ha invero ritenuto integrata la fattispecie incriminatrice non già sotto il profilo della lesione cagionata all'animale (del resto non contestata nel capo di accusa), bensì sotto quello - alternativo, dal punto di vista della struttura del reato - delle sevizie: profilo in relazione al quale è stata motivatamente ritenuta sussistente un adeguato compendio probatorio (cfr. pag. 2 seg. della sentenza impugnata); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 27