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Ordinanza — n. 40646/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40646/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40646/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 27/03/2024 il Tribunale di Velletri, giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da Matonti Assunta, Emili Ines, Errili Michela ed Emili Rossana di sospensione dell'ingiunzione a demolire emessa da la locale Procura della Repubblica in data 4 febbraio 2021 in relazione alla sentenza n. 177/2013, resa dal Tribunale di Velletri, Sez. St. Frascati, in data 13/05/2013.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40646/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Parole chiave

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ordine di demolizione sospensione dell'esecuzione effetto sospensivo della licenza edilizia esecuzione dello sfratto disdetta della locazione abitativa abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MATONTI ASSUNTA nato a CAVA DE TIRRENI il 03/08/1951 EMILI INES nato a MARINO il 15/07/1984 EMILI MICHELA nato a MARINO il 26/06/1986 EMILI ROSSANA nato a ROCCA DI PAPA il 12/11/1946 24, avverso l'ordinanza del /03/2024 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27/03/2024 il Tribunale di Velletri, giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da Matonti Assunta, Emili Ines, Errili Michela ed Emili Rossana di sospensione dell'ingiunzione a demolire emessa da la locale Procura della Repubblica in data 4 febbraio 2021 in relazione alla sentenza n. 177/2013, resa dal Tribunale di Velletri, Sez. St. Frascati, in data 13/05/2013.

2. Avverso tale sentenza le predette propongono, tramite il comune difensore, ricorso congiunto per cassazione. Con il primo e unico motivo lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al rigetto delle richieste, nella parte in cui l'ordinanza impugnata nulla argomenta in relazione a:

a) l'estraneità delle signore Emili al giudizio svolto in loro assenza;

b) il rischio di compromissione dell'intero immobile in caso di demolizione dell'abuso;

c) la richiesta di estinzione del reato ai sensi degli artt. 166-167 cod. pen.:

d) la mancata applicazione dell'indulto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto al primo profilo, l'ordinanza (pag.

2) motiva adeguatamente in ordine alla natura amministrativa della demolizione, che si applica - per pacifica giurisprudenza della Corte - anche al soggetto incolpevole che sia in rapporto qualificato con il bene, anche se non responsabile dell'abuso, quale l'erede del condannato o chiunque vanti su di esso un diritto reale o di godimento, che assume una responsabilità "sussidiaria", posto che soltanto colui che si trova in un rapporto di fatto o di diritto rispetto al bene può provvedere all'adempimento dell'obbligo di facere in cui si sostanzia l'ordine di demolizione (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 17809 del 18/01/2024, Mazzeo, Rv. 286308 - 01; Sez. 3, n. 17399 del 24/01/2023, Manna, n.m.). La natura non penale della sanzione si riflette, automaticamente, sulla inapplicabilità della prescrizione del reato (v. pag.

1) e dell'indulto alla stessa. La prima, terza e quarta doglianza sono, quindi, manifestamente infondate. Quanto al rischio di pregiudizio statico, profilo su cui nel provvedimento impugnato manca effettivamente la motivazione, va osservato come la relativa deduzione, contenuta nell'atto introduttivo dell'incidente di esecuzione, fosse assolutamente generica e non suffragata da produzione documentale. In proposito, la giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel ritenere che il difetto di motivazione della sentenza di appello (ma il principio trova applicazione in ogni giudizio di impugnazione, stante la sua valenza generale) in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01;

Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700 - 01). In tal caso si parla di «inammissibilità originaria» (nella specie per genericità), cui consegue, nonostante la proposizione del gravame, il passaggio in giudicato della sentenza di merito (Sez. 5, n. 4867 del 29/11/2000, Maglieri, Rv. 219060 - 01), posto che essa colpisce l'impugnazione nel suo momento iniziale, con la conseguenza che non si instaura il rapporto processuale di impugnazione (Sez. 1, n. 13665 del 12/11/1998, Scarsi, Rv. 212023 - 01). Questa Corte ritiene inoltre, con giudizio che il Collegio condivide e ribadisce, che è inammissibile per carenza d'interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado (v. supra) che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, Sentenza n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01).

3. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammen