Ordinanza — n. 40645/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRI ANGELO SERGIO nato a ROCCA DI PAPA il 03/10/1951 avverso l'ordinanza del 27/03/2024 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che SIRI Angelo Sergio propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, emessa in data 27/03/2024 dal Tribunale di Velletri, quale Giudice dell'esecuzione, di rigetto della richiesta di declaratoria di nullità dell'ordine di demolizione emesso nei suoi confronti a seguito delle sentenze pronunciate nel 2007 dal medesimo Tribunale, nonché di rideterminazione della pena; rilevato che il Tribunale ha rigettato l'istanza sulla scorta della costante giurisprudenza che riconduce l'ordine di demolizione nell'alveo delle sanzioni amministrative e ne consente la sospensione solo in presenza di rigorosi presupposti afferenti la ragionevole probabilità di emissione di atti amministrativi incompatibili con l'ordine (che, nella specie, non è stata neppure dedotta dal SIRI), nonché sulla scorta di precedenti rigetti di analoghe istanze e della sussistenza di vincoli sull'area interessata; rilevato che, a fronte di tale compiuto percorso argomentativo, la difesa ricorrente si è limitata ad una deduzione del tutto generica in ordine ai pregiudizi derivanti dall'esecuzione dell'ordine, senza alcuna allegazione di concrete circostanze a sostegno della prospettata gravità e irreparabilità del danno; ritenuto che il ricorso debba pertanto essere dichiarato inammissibile, e che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40645/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRI ANGELO SERGIO nato a ROCCA DI PAPA il 03/10/1951 avverso l'ordinanza del 27/03/2024 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che SIRI Angelo Sergio propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, emessa in data 27/03/2024 dal Tribunale di Velletri, quale Giudice dell'esecuzione, di rigetto della richiesta di declaratoria di nullità dell'ordine di demolizione emesso nei suoi confronti a seguito delle sentenze pronunciate nel 2007 dal medesimo Tribunale, nonché di rideterminazione della pena; rilevato che il Tribunale ha rigettato l'istanza sulla scorta della costante giurisprudenza che riconduce l'ordine di demolizione nell'alveo delle sanzioni amministrative e ne consente la sospensione solo in presenza di rigorosi presupposti afferenti la ragionevole probabilità di emissione di atti amministrativi incompatibili con l'ordine (che, nella specie, non è stata neppure dedotta dal SIRI), nonché sulla scorta di precedenti rigetti di analoghe istanze e della sussistenza di vincoli sull'area interessata; rilevato che, a fronte di tale compiuto percorso argomentativo, la difesa ricorrente si è limitata ad una deduzione del tutto generica in ordine ai pregiudizi derivanti dall'esecuzione dell'ordine, senza alcuna allegazione di concrete circostanze a sostegno della prospettata gravità e irreparabilità del danno; ritenuto che il ricorso debba pertanto essere dichiarato inammissibile, e che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRI ANGELO SERGIO nato a ROCCA DI PAPA il 03/10/1951 avverso l'ordinanza del 27/03/2024 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che SIRI Angelo Sergio propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, emessa in data 27/03/2024 dal Tribunale di Velletri, quale Giudice dell'esecuzione, di rigetto della richiesta di declaratoria di nullità dell'ordine di demolizione emesso nei suoi confronti a seguito delle sentenze pronunciate nel 2007 dal medesimo Tribunale, nonché di rideterminazione della pena; rilevato che il Tribunale ha rigettato l'istanza sulla scorta della costante giurisprudenza che riconduce l'ordine di demolizione nell'alveo delle sanzioni amministrative e ne consente la sospensione solo in presenza di rigorosi presupposti afferenti la ragionevole probabilità di emissione di atti amministrativi incompatibili con l'ordine (che, nella specie, non è stata neppure dedotta dal SIRI), nonché sulla scorta di precedenti rigetti di analoghe istanze e della sussistenza di vincoli sull'area interessata; rilevato che, a fronte di tale compiuto percorso argomentativo, la difesa ricorrente si è limitata ad una deduzione del tutto generica in ordine ai pregiudizi derivanti dall'esecuzione dell'ordine, senza alcuna allegazione di concrete circostanze a sostegno della prospettata gravità e irreparabilità del danno; ritenuto che il ricorso debba pertanto essere dichiarato inammissibile, e che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il rettembre 2024 Il consigli stensore Il Pre