Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40645/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40645/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40645/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRI ANGELO SERGIO nato a ROCCA DI PAPA il 03/10/1951 avverso l'ordinanza del 27/03/2024 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che SIRI Angelo Sergio propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, emessa in data 27/03/2024 dal Tribunale di Velletri, quale Giudice dell'esecuzione, di rigetto della richiesta di declaratoria di nullità dell'ordine di demolizione emesso nei suoi confronti a seguito delle sentenze pronunciate nel 2007 dal medesimo Tribunale, nonché di rideterminazione della pena; rilevato che il Tribunale ha rigettato l'istanza sulla scorta della costante giurisprudenza che riconduce l'ordine di demolizione nell'alveo delle sanzioni amministrative e ne consente la sospensione solo in presenza di rigorosi presupposti afferenti la ragionevole probabilità di emissione di atti amministrativi incompatibili con l'ordine (che, nella specie, non è stata neppure dedotta dal SIRI), nonché sulla scorta di precedenti rigetti di analoghe istanze e della sussistenza di vincoli sull'area interessata; rilevato che, a fronte di tale compiuto percorso argomentativo, la difesa ricorrente si è limitata ad una deduzione del tutto generica in ordine ai pregiudizi derivanti dall'esecuzione dell'ordine, senza alcuna allegazione di concrete circostanze a sostegno della prospettata gravità e irreparabilità del danno; ritenuto che il ricorso debba pertanto essere dichiarato inammissibile, e che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40645/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRI ANGELO SERGIO nato a ROCCA DI PAPA il 03/10/1951 avverso l'ordinanza del 27/03/2024 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che SIRI Angelo Sergio propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, emessa in data 27/03/2024 dal Tribunale di Velletri, quale Giudice dell'esecuzione, di rigetto della richiesta di declaratoria di nullità dell'ordine di demolizione emesso nei suoi confronti a seguito delle sentenze pronunciate nel 2007 dal medesimo Tribunale, nonché di rideterminazione della pena; rilevato che il Tribunale ha rigettato l'istanza sulla scorta della costante giurisprudenza che riconduce l'ordine di demolizione nell'alveo delle sanzioni amministrative e ne consente la sospensione solo in presenza di rigorosi presupposti afferenti la ragionevole probabilità di emissione di atti amministrativi incompatibili con l'ordine (che, nella specie, non è stata neppure dedotta dal SIRI), nonché sulla scorta di precedenti rigetti di analoghe istanze e della sussistenza di vincoli sull'area interessata; rilevato che, a fronte di tale compiuto percorso argomentativo, la difesa ricorrente si è limitata ad una deduzione del tutto generica in ordine ai pregiudizi derivanti dall'esecuzione dell'ordine, senza alcuna allegazione di concrete circostanze a sostegno della prospettata gravità e irreparabilità del danno; ritenuto che il ricorso debba pertanto essere dichiarato inammissibile, e che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Parole chiave

Generato dall'IA
divieto di demolizione impugnazione della cancellazione abbattimento di alberi revoca della decisione amministrativa ritiro della domanda di esecuzione azione di manutenzione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRI ANGELO SERGIO nato a ROCCA DI PAPA il 03/10/1951 avverso l'ordinanza del 27/03/2024 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che SIRI Angelo Sergio propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, emessa in data 27/03/2024 dal Tribunale di Velletri, quale Giudice dell'esecuzione, di rigetto della richiesta di declaratoria di nullità dell'ordine di demolizione emesso nei suoi confronti a seguito delle sentenze pronunciate nel 2007 dal medesimo Tribunale, nonché di rideterminazione della pena; rilevato che il Tribunale ha rigettato l'istanza sulla scorta della costante giurisprudenza che riconduce l'ordine di demolizione nell'alveo delle sanzioni amministrative e ne consente la sospensione solo in presenza di rigorosi presupposti afferenti la ragionevole probabilità di emissione di atti amministrativi incompatibili con l'ordine (che, nella specie, non è stata neppure dedotta dal SIRI), nonché sulla scorta di precedenti rigetti di analoghe istanze e della sussistenza di vincoli sull'area interessata; rilevato che, a fronte di tale compiuto percorso argomentativo, la difesa ricorrente si è limitata ad una deduzione del tutto generica in ordine ai pregiudizi derivanti dall'esecuzione dell'ordine, senza alcuna allegazione di concrete circostanze a sostegno della prospettata gravità e irreparabilità del danno; ritenuto che il ricorso debba pertanto essere dichiarato inammissibile, e che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il rettembre 2024 Il consigli stensore Il Pre