Ordinanza — n. 40642/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGAMONTI GIUSEPPE nato a PALAZZOLO SULL'OGLIO il 31/07/1962 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdert-e-~4541-aUg-Igeft-i2r udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; ì Rilevato che RIGAMONTI Giuseppe deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Brescia, in data 06/02/2024, vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che la sentenza è stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. avendo il rappresentante dell'Accusa prestato il consenso alla proposta di concordato formulata dal difensore e procuratore speciale; ritenuto che il ricorso debba pertanto essere dichiarato inammissibile, dovendo trovare applicazione il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40642/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen.; rilevato che la sentenza è stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. avendo il rappresentante dell'Accusa prestato il consenso alla proposta di concordato formulata dal difensore e procuratore speciale; ritenuto che il ricorso debba pertanto essere dichiarato inammissibile, dovendo trovare applicazione il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGAMONTI GIUSEPPE nato a PALAZZOLO SULL'OGLIO il 31/07/1962 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdert-e-~4541-aUg-Igeft-i2r udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; ì
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che RIGAMONTI Giuseppe deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Brescia, in data 06/02/2024, vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che la sentenza è stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. avendo il rappresentante dell'Accusa prestato il consenso alla proposta di concordato formulata dal difensore e procuratore speciale; ritenuto che il ricorso debba pertanto essere dichiarato inammissibile, dovendo trovare applicazione il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);
Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2024 Il consig e estensore Il Presi