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Ordinanza — n. 40639/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40639/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40639/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDO PIETRO nato a GARDONE VAL TROMPIA il 29/06/1978 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che ORLANDO Pietro - imputato del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, in qualità di legale rappresentante della BUFALO s. coop. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14/11/2023, con cui la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Cremona, deducendo l'estinzione del reato nonché violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo; ritenuto che il secondo ordine di censure (da cui conviene prendere le mosse per ragioni logico-sistematiche) sia radicalmente inammissibile, dal momento che la difesa lamenta un radicale difetto della motivazione (prospettato addirittura in termini tali da impedire la comprensione dell'iter logico del giudicante) che in realtà risulta del tutto insussistente, avuto riguardo alla compiuta esposizione sul merito dell'accusa (pagg. 3 seg.) con cui il ricorrente evita totalmente di confrontarsi; ritenuto che, alla luce di quanto precede, il primo ordine di censure sia manifestamente infondato, dal momento che la possibilità di dedurre in questa sede la prescrizione maturata medio tempore postula l'ammissibilità del ricorso, altrimenti inidoneo a radicare il rapporto processuale: ammissibilità che nella fattispecie in esame, alla luce di quanto esposto, deve essere radicalmente esclusa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40639/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 5 d.lgs. n. 74 del 2000, in qualità di legale rappresentante della BUFALO s. coop. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14/11/2023, con cui la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Cremona, deducendo l'estinzione del reato nonché violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo; ritenuto che il secondo ordine di censure (da cui conviene prendere le mosse per ragioni logico-sistematiche) sia radicalmente inammissibile, dal momento che la difesa lamenta un radicale difetto della motivazione (prospettato addirittura in termini tali da impedire la comprensione dell'iter logico del giudicante) che in realtà risulta del tutto insussistente, avuto riguardo alla compiuta esposizione sul merito dell'accusa (pagg. 3 seg.) con cui il ricorrente evita totalmente di confrontarsi; ritenuto che, alla luce di quanto precede, il primo ordine di censure sia manifestamente infondato, dal momento che la possibilità di dedurre in questa sede la prescrizione maturata medio tempore postula l'ammissibilità del ricorso, altrimenti inidoneo a radicare il rapporto processuale: ammissibilità che nella fattispecie in esame, alla luce di quanto esposto, deve essere radicalmente esclusa.

Parole chiave

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intervenuta prescrizione eccezioni processuali tardive termini di ricorso allegazioni insufficientemente motivate ritardo scusabile motivi di cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDO PIETRO nato a GARDONE VAL TROMPIA il 29/06/1978 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che ORLANDO Pietro - imputato del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, in qualità di legale rappresentante della BUFALO s. coop. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14/11/2023, con cui la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Cremona, deducendo l'estinzione del reato nonché violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo; ritenuto che il secondo ordine di censure (da cui conviene prendere le mosse per ragioni logico-sistematiche) sia radicalmente inammissibile, dal momento che la difesa lamenta un radicale difetto della motivazione (prospettato addirittura in termini tali da impedire la comprensione dell'iter logico del giudicante) che in realtà risulta del tutto insussistente, avuto riguardo alla compiuta esposizione sul merito dell'accusa (pagg. 3 seg.) con cui il ricorrente evita totalmente di confrontarsi; ritenuto che, alla luce di quanto precede, il primo ordine di censure sia manifestamente infondato, dal momento che la possibilità di dedurre in questa sede la prescrizione maturata medio tempore postula l'ammissibilità del ricorso, altrimenti inidoneo a radicare il rapporto processuale: ammissibilità che nella fattispecie in esame, alla luce di quanto esposto, deve essere radicalmente esclusa.

Si evidenzia, per completezza, che risulta manifestamente infondato anche l'assunto secondo cui verrebbe in rilievo anche il periodo intercorso tra la lettura del dispositivo (avvenuta prima del maturare della prescrizione, tenuto conto del periodo di sospensione non contestato dalla difesa) e il deposito della motivazione della sentenza; ritenuto infine che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso irr l oma, il 27 settembre 2024 Il Consid • e estensore I