Ordinanza — n. 40635/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASAPONARA ROCCO LEONARDO nato a STIGLIANO il 07/12/1997 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che LASAPONARA Rocco Leonardo era stato condannato con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Potenza, con sentenza del 04/10/2021, alla pena finale di anni otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per i delitti di porto e detenzione abusivi di una pistola: sentenza confermata in data 24/02/2022 dalla Corte d'Appello di Potenza; rilevato che il ricorso per cassazione avverso tale ultima pronuncia era stato parzialmente accolto da questa Suprema Corte, con sentenza n. 41847 del 05/07/2023 di annullamento con rinvio la decisione di appello limitatamente alla condanna per la detenzione e il porto dell'arma; rilevato che in sede di rinvio la Corte d'Appello di Salerno, con sentenza del 23/01/2024, ha assolto l'imputato dal reato in tema di armi, rideterminando la pena in anni sette, mesi quattro di reclusione per i residui reati e confermando nel resto; ritenuto che le censure relative al difetto motivazionale nella rideterminazione della pena siano manifestamente infondate, dal momento che la Corte territoriale ha confermato la pena base in anni dieci per il reato associativo già irrogata in primo grado (dove l'aumento per la continuazione per i due residui reati era stato complessivamente ma indistintamente determinato in anni due), e ha quantificato in anni uno di reclusione la pena da eliminare per il porto e detenzione abusivi: con ciò attribuendo al reato venuto meno una gravità pari alla residua imputazione di cui all'art. 73, nonostante la maggiore gravità in astratto di tale ultimo reato, e dunque operando una rideterminazione in senso certamente non sfavorevole al ricorrente; ritenuto che il ricorso debba pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40635/2024 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Potenza, con sentenza del 04/10/2021, alla pena finale di anni otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per i delitti di porto e detenzione abusivi di una pistola: sentenza confermata in data 24/02/2022 dalla Corte d'Appello di Potenza; rilevato che il ricorso per cassazione avverso tale ultima pronuncia era stato parzialmente accolto da questa Suprema Corte, con sentenza n. 41847 del 05/07/2023 di annullamento con rinvio la decisione di appello limitatamente alla condanna per la detenzione e il porto dell'arma; rilevato che in sede di rinvio la Corte d'Appello di Salerno, con sentenza del 23/01/2024, ha assolto l'imputato dal reato in tema di armi, rideterminando la pena in anni sette, mesi quattro di reclusione per i residui reati e confermando nel resto; ritenuto che le censure relative al difetto motivazionale nella rideterminazione della pena siano manifestamente infondate, dal momento che la Corte territoriale ha confermato la pena base in anni dieci per il reato associativo già irrogata in primo grado (dove l'aumento per la continuazione per i due residui reati era stato complessivamente ma indistintamente determinato in anni due), e ha quantificato in anni uno di reclusione la pena da eliminare per il porto e detenzione abusivi: con ciò attribuendo al reato venuto meno una gravità pari alla residua imputazione di cui all'art. 73, nonostante la maggiore gravità in astratto di tale ultimo reato, e dunque operando una rideterminazione in senso certamente non sfavorevole al ricorrente; ritenuto che il ricorso debba pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASAPONARA ROCCO LEONARDO nato a STIGLIANO il 07/12/1997 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che LASAPONARA Rocco Leonardo era stato condannato con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Potenza, con sentenza del 04/10/2021, alla pena finale di anni otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per i delitti di porto e detenzione abusivi di una pistola: sentenza confermata in data 24/02/2022 dalla Corte d'Appello di Potenza; rilevato che il ricorso per cassazione avverso tale ultima pronuncia era stato parzialmente accolto da questa Suprema Corte, con sentenza n. 41847 del 05/07/2023 di annullamento con rinvio la decisione di appello limitatamente alla condanna per la detenzione e il porto dell'arma; rilevato che in sede di rinvio la Corte d'Appello di Salerno, con sentenza del 23/01/2024, ha assolto l'imputato dal reato in tema di armi, rideterminando la pena in anni sette, mesi quattro di reclusione per i residui reati e confermando nel resto; ritenuto che le censure relative al difetto motivazionale nella rideterminazione della pena siano manifestamente infondate, dal momento che la Corte territoriale ha confermato la pena base in anni dieci per il reato associativo già irrogata in primo grado (dove l'aumento per la continuazione per i due residui reati era stato complessivamente ma indistintamente determinato in anni due), e ha quantificato in anni uno di reclusione la pena da eliminare per il porto e detenzione abusivi: con ciò attribuendo al reato venuto meno una gravità pari alla residua imputazione di cui all'art. 73, nonostante la maggiore gravità in astratto di tale ultimo reato, e dunque operando una rideterminazione in senso certamente non sfavorevole al ricorrente; ritenuto che il ricorso debba pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 Il Consigli e' etensore Il