Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds and mere repetition of appellate complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Concetta Massimino inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Massimino challenged the appellate court's confirmation of her conviction for false declarations aimed at obtaining the citizen's income, citing alleged errors regarding her subjective intent, her son's employment, and the sentencing measures. The court rejected these arguments as they merely reiterated complaints already made during the appeal phase without providing new substantive reasons to overturn the lower court's findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates grounds already examined and decided upon in the appellate judgment without presenting new facts or legal arguments capable of affecting the outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSIMINO CONCETTA nato a VIAGRANDE il 03/05/1952 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che MASSIMINO Concetta - imputata del reato di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del c.d. reddito di cittadinanza - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14/09/2023, con cui la Corte d'Appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal G.u.p. del Tribunale di Catania, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza, in capo alla ricorrente, dell'elemento soggettivo con riferimento al rilievo ostativo, all'accoglimento della domanda, dell'attività lavorativa svolta dal figlio, nonché con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo ordine di censure sia meramente reiterativo delle doglianze formulate in appello, sia quanto alla consapevolezza delle attività lavorative del figlio, sia anche quanto al ruolo asseritamente svolto dall'impiegata dell'INPS, avendo la Corte territoriale ritenuto attendibile la deposizione di quest'ultima, che aveva escluso qualsiasi proprio intervento diverso dalla ricezione dei dati e dalla loro trasmissione all'ente (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato che le residue doglianze siano del tutto prive di motivi a sostegno; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 27 s