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Ordinanza — n. 40629/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing discretion cannot be re-evaluated on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40629/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate court correctly adjusted the sentence after excluding an aggravating circumstance. The appellant argued that the court failed to fully reformulate the sentencing statement, but the Court held that sentencing falls within the trial judge's discretionary power. Consequently, the Court refused to re-evaluate the proportionality of the penalty, citing established case law on the limits of appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 597, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the proportionality of the sentence as it belongs to the discretionary power of the trial judge, making such appeals inadmissible unless the penalty is excessively high.

Parole chiave

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sentencing discretion appellate review limits proportionality of penalty inadmissible appeal criminal procedure code adeguamento della pena revisione della sentenza penale commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 597, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
articolo 80 d.P.R. 309/90
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
pen., nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti
259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv.
Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, Cipollini
Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, poi, ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCHERI GIACOMO nato a NISCEMI il 18/06/1990 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 09/11/2023 la Corte di appello di Caltanissetta - a seguito di annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio della sentenza del 07/07/2021 della Corte di appello di Caltanissetta con sentenza n. 2630/2023 da parte della 4" Sezione di questa Corte - ha riformato la sentenza del GIP presso il Tribunale di Gela del 10/12/2019, che aveva condannato Buccheri Giacomo alla pena di anni 2 mesi 4 di reclusione ed euro 4.600 di multa in ordine ai reati di cui agli articoli 73-80 d.P.R. 309/90, condannando lo stesso alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione ed euro 3.000 di multa.

2. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, lamentando violazione dell'articolo 597, comma 4, cod. proc. pen., non avendo la Corte territoriale proceduto a riformulare completamente la statuizione sul trattamento sanzionatorio a seguito della esclusione dell'aggravante dell'ingente quantitativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La sentenza impugnata - dopo aver rammentato la portata limitata del thema decidendum - procede (pag. 4), in ossequio alla pronuncia rescindente di questa Corte, alla rimodulazione del trattamento sanzionatorio in senso poziore rispetto alla pronuncia cassata, dando conto del fatto che alla esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 80 d.P.R. 309/90 va aggiunta la già riconosciuta equivalenza tra le circostanze attenuanti e la contestata recidiva, giungendo alla pena finale di cui alle premesse in fatto. Tale motivazione non presta il fianco a censura alcuna.

Il ricorrente, a fronte di una motivazione chiarck.ed esaustiva, non si confronta con il costante orientamento di questa Corte secondo il quale poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, poi, ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione).

In altre parole, il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. Ciò, si aggiunge, soprattutto ove il trattamento sanzionatorio irrogato era stato censurato dal giudice di legittimità esclusivamente in relazione alla circostanza aggravante contestata, con conseguente esclusione del giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva dal thema decidendum.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Co