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Ordinanza — n. 40628/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere repetition of lower court arguments without specific legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40628/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant merely repeated arguments already rejected by the appellate court without providing a specific legal critique. The appellant argued regarding factual reconstruction and sentencing errors, but the court found these grounds insufficient as they lacked the required argumentative depth against the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591, 616 c.p.p.; The cassation appeal must contain a specific argumentative critique of the lower court's decision, and mere repetition of appellate grounds renders it inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetition of appellate grounds specific legal critique required procedural preclusion procedural costs and fine omissione della contabilità attività lucrativa non dichiarata occultamento di beni

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
articolo 10 d.lgs. 74/2000
Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 02/11/2022, che aveva condannato Achille Marino Recchia in ordine al reato di cui all'articolo 10 d.lgs. 74/2000, 81 cpv.
articolo 133 c.p
Con il secondo motivo lamenta "profilo sanzionatorio per erronea applicazione articolo 133 c.p.", salvo poi censurare la motivazione in riferimento al rigetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
articolo 2220 c.c
che la documentazione parziale consegnata agli operanti non ha consentito la ricostruzione del giro di affari, e che l'articolo 2220 c.c.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan
8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
46 del 2006, tale vizio resta non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RECCHIA ACHILLE MARINO nato a MASSAFRA il 15/02/1961 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI; RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza del 24/01/2024 la Corte di appello di Lecce, Sez. St. Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 02/11/2022, che aveva condannato Achille Marino Recchia in ordine al reato di cui all'articolo 10 d.lgs. 74/2000, 81 cpv. cod. pen., alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione.

2. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta (testualmente) "ricostruzione del fatto", sottolineando che la documentazione era stata consegnata agli operanti e che comunque, dal 2010 al 2015, la società era stata inattiva. 2.2. Con il secondo motivo lamenta "profilo sanzionatorio per erronea applicazione articolo 133 c.p.", salvo poi censurare la motivazione in riferimento al rigetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, venendo riproposte in questa sede di legittimità doglianze già correttamente disattese, in fatto e diritto, dalla Corte territoriale. E' infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217) La funzione tipica dell'impugnazione, d'altro canto, è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).

Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, quindi, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.). Quanto al primo motivo, la corte territoriale ha precisato per un verso che per le annualità fino al 2010 i testimoni hanno chiarito (teste Di Bin, pah.

3) che la documentazione parziale consegnata agli operanti non ha consentito la ricostruzione del giro di affari, e che l'articolo 2220 c.c. impone la conservazione per 10 anni della documentazione contabile. Il motivo è pertanto inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione offerta dai secondi giudici. Per altro verso, il motivo è inammissibile in quanto nel giudizio di cassazione non può essere dedotto il vizio di travisamento del fatto. Ed infatti, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, tale vizio resta non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217).

3. Quanto al secondo motivo, la doglianza relativa alle circostanze attenuanti generiche, il motivo è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fatto buon governo dei principi che regolano il riconoscimento delle circostanze "atipiche". Questa Corte ritiene infatti che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01;

Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01)». Nel caso di specie, con motivazione priva di eccentricità, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza di elementi positivi da valutare, del resto neppure indicati dall'odierno ricorrente a sostegno della richiesta in entrambi i gradi di giudizio.

4. Quanto alla sospensione condizionale della pena, la sentenza ha fatto buon governo della giurisprudenza della Corte, secondo cui, costituendo il presupposto soggettivo fondamentale per la concessione della sospensione condizionale della pena la prognosi favorevole sul futuro comportamento del reo, una prognosi negativa basata sulla presenza di precedenti specifici, ancorché risalenti, non appare manifestamente illogica, in quanto il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133, potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206 - 02; Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087 - 01). Il motivo è pertanto manifestamente infondato.

5. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de