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Ordinanza — n. 40627/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for exporting tires, citing lack of particular triviality and correct sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40627/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible against a conviction for exporting tires. The appellant argued violations regarding the lack of particular triviality and the appropriateness of the sentence. The Court rejected these claims, ruling that the export quantity excluded triviality and that the penalty was within judicial discretion without requiring excessive detail.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis, Art. 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning implicitly addresses the lack of particular triviality and the sentencing discretion is exercised without arbitrariness.

Parole chiave

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export of tires particular triviality sentencing discretion cassation inadmissibility criminal procedure code dichiarazioni inverosimili denuncia spontanea reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
articolo 483 cod. pen
Con sentenza del 07/11/2023 la Corte di appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Genova del 26/10/2022, che aveva condannato Mor Thiao in ordine al reato di cui all'articolo 483 cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018
pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep.
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018
pen., nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep.
Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013
259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv.
Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020
Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep.
Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, poi, ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: THIAO MOR nato il 16/09/1971 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 07/11/2023 la Corte di appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Genova del 26/10/2022, che aveva condannato Mor Thiao in ordine al reato di cui all'articolo 483 cod. pen. alla pena di anni mesi 9 di reclusione.

2. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, lamentando violazione dell'articolo 131-bis e dell'articolo 133 cod., pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto al 131-bis cod. pen., la sentenza impugnata chiarisce che il fatto non può considerarsi di particolare tenuità in quanto connesso al reato di cui all'articolo 259 d. Igs. 152/2006, realizzato mediante l'esportazione di un quantitativo non minimale di pneumatici (1230, legati con fil di ferro e stoccati alla rinfusa), circostanza che esclude l'applicazione della causa di non punibilità invocata. Tale motivazione risulta fare buon governo dei principi stabiliti da questa Corte, la quale ritiene addirittura che la motivazione possa risultare implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, Epidendio, Rv. 275635 - 02).

3. Quanto al trattamento sanzionatorio, evidenzia la Corte territoriale che la pena era stata correttamente irrogata dal primo giudice - proprio per le ragioni anzidette - in quantità non minima ma distante dal massimo edittale (reclusione fino a due anni). Il ricorrente non si confronta con il costante orientamento di questa Corte secondo il quale poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, poi, ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione).

In altre parole, il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo.

4. Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze, nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna io ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis