Cassation appeal dismissed as inadmissible due to filing beyond the 15-day statutory deadline for criminal appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on April 10, 2024, exceeding the 15-day statutory limit established by Article 585 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a GIP order validating a DASPO measure, arguing violations of defense rights and lack of danger prerequisites. The court ruled that the delay was not excusable, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal must be lodged within fifteen days from notification; failure to comply renders it inadmissible unless the delay is attributable to the authority.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSTICO MICHELE nato a MESSINA il 03/12/1978 avverso l'ordinanza del 15/03/2024 del GIP TRIBUNALE di CROTONE‘Cl..LTU-57n7i-g-crgréTarD tiy udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 15/03/2024 il GIP presso il Tribunale di Crotone convalidava il DASPO emesso dal Questore di Crotone nei confronti di Rustico Michele, con cui si imponeva allo stesso l'obbligo di presentazione presso la Questura di Messina 30 minuti dopo l'inizio di ogni incontro dell'ACR Messina per la durata di anni 5.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, violazione del diritto di difesa per non avere il GIP dato conto nell'ordinanza di convalida di quanto contenuto nella memoria difensiva depositata prima dello scadere del termine di 48 ore fissato per l'instaurazione del contraddittorio cartolare. Con un secondo motivo, si lamenta l'assenza di presupposti di pericolosità per l'emissione della misura.
3. Il ricorso è inammissibile per tardività. Ai sensi dell'articolo 585, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., il termine per impugnare è di 15 giorni, decorrente (comma 2, lettera a) dalla notificazione del provvedimento emesso in camera di consiglio. Nel caso di specie, l'ordinanza è stata notificata il 18 marzo 2024, per cui la scadenza del termine per impugnare coincideva con il 3 aprile 2024, mentre il ricorso è stato depositato il 10 aprile 2024.
4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024