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Ordinanza — n. 40624/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding new fact allegations and late non-prosecution requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40624/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments about factual misrepresentation and a new cause of non-prosecution. The appellant attempted to introduce a lack of waste management authorization permit and a request for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code for the first time at the appellate stage. The court ruled that such issues are precluded in cassation proceedings and must have been explicitly raised during the trial to avoid procedural violations.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot examine new facts or introduce a cause of non-prosecution for the first time in the final appeal if not previously raised in the trial judgment.

Parole chiave

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preclusion in cassation new facts inadmissible non-prosecution request Article 131-bis Penal Code procedural preclusion rifiuti non recuperabili responsabilità per i danni ambientali inquinamento accidentale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Ed infatti, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 3, c.p.p.
131-bis c.p., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, c.p.p.» (Sez.
Art. 131-bis c.p.
Quanto al secondo motivo, esso è inammissibile non avendo la richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. costituito oggetto di specifica richiesta in sede di giudizio di merito, in cui l'odierno ricorrente si era limitato a concludere per l'assoluzione (Sez.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
articolo 131-bis cod. pen
Avverso tale sentenza l'imputata propone ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, l'erronea ricostruzione della vicenda in punto di fatto, e con un secondo motivo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex articolo 131-bis cod. pen..
art. 131-bis c.p
Quanto al secondo motivo, esso è inammissibile non avendo la richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
46 del 2006, tale vizio resta non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 3, n. 20282 del 24/03/2023
costituito oggetto di specifica richiesta in sede di giudizio di merito, in cui l'odierno ricorrente si era limitato a concludere per l'assoluzione (Sez. 3, n. 20282 del 24/03/2023, Gramignano, n.m.).
Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019
606, comma 3, c.p.p.» (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv.
Sez. 3, n. 23174 del 23/05/2018
Sez. 3, n. 23174 del 23/05/2018, Sarr, Rv.
Sez. 5, n. 57491 del 22/12/2017
272789 - 01; Sez. 5, n. 57491 del 22/12/2017).
Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021
La Corte ha anche chiarito che in caso di difetto di esplicita richiesta non grava sul giudice di merito alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Polillo, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIDI CARMELA FORTUNATA nato a CONDOFURI il 19/10/1938 avverso la sentenza del 10/10/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10/10/2023 il Tribunale di Reggio Calabria condannava Carmela Fortunata Caridi alla pena di euro 5.000,00 in relazione al reato di cui all'articolo 256 d. Igs. 152/2006.

2. Avverso tale sentenza l'imputata propone ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, l'erronea ricostruzione della vicenda in punto di fatto, e con un secondo motivo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex articolo 131-bis cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto nel giudizio di cassazione non può essere dedotto il vizio di travisamento del fatto. Ed infatti, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, tale vizio resta non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). Va, peraltro, doverosamente aggiunto che l'eventuale permesso in sanatoria ottenuto dall'imputata - circostanza dedotta dalla ricorrente e afferente al regime urbanistico dell'immobile - non avrebbe in tutta evidenza potuto avere alcuna efficacia sanante rispetto alla mancanza di autorizzazione alla gestione dei rifiuti.

3. Quanto al secondo motivo, esso è inammissibile non avendo la richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. costituito oggetto di specifica richiesta in sede di giudizio di merito, in cui l'odierno ricorrente si era limitato a concludere per l'assoluzione (Sez. 3, n. 20282 del 24/03/2023, Gramignano, n.m.). La Corte ritiene infatti che «la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, c.p.p.» (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782 - 01;

Sez. 3, n. 23174 del 23/05/2018, Sarr, Rv. 272789 - 01; Sez. 5, n. 57491 del 22/12/2017). La Corte ha anche chiarito che in caso di difetto di esplicita richiesta non grava sul giudice di merito alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Polillo, Rv. 282773 - 01).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in