Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to contest second-instance summary of grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant challenged the appellate court's partial reform of a tax evasion conviction, arguing violations regarding the calculation of evaded tax and specific intent. The court ruled that the appeal was inadmissible because the appellant failed to specifically contest the appellate court's summary of grounds, which did not mention the new psychological arguments raised for the first time in cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it deduces a violation of law that occurred in the first instance without specifically contesting the summary of grounds presented in the appealed judgment, as such grounds are deemed raised for the first time in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FENDONI LUCIANO nato a SONDRIO il 11/02/1966 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; 4
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che FENDONI Luciano - imputato del reato continuato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, in qualità di legale rappresentante della SICAR s.a.s. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26/02/2024, con cui la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato (dichiarando non doversi procedere per l'omessa dichiarazione relativa all'anno di imposta 2012, riducendo proporzionalmente l'importo della confisca, e confermando nel resto) la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Palmi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle modalità di determinazione dell'imposta evasa e alla ritenuta sussistenza del dolo specifico di evasione, pur avendo il commercialista incaricato ammesso la propria negligenza quanto alle dichiarazioni omesse; ritenuto che il primo ordine di censure presenti connotazioni meramente reiterative delle doglianze esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, sulla scorta della consolidata elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte (con espresso richiamo, tra l'altro, a Sez. 3, n. 17214 del 14/03/2023, Gallo, Rv. 284554 - 01, secondo cui «in tema di reati tributari, il giudice, per determinare l'ammontare della imposta evasa, è tenuto ad operare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla legislazione fiscale, soffre delle limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, sicché, nel caso in cui i ricavi non indicati nelle dichiarazioni fiscali obbligatorie siano individuati sulla base non di presunzioni, ma di precisi elementi documentali, quali le entrate registrate nella contabilità o nei conti correnti bancari, i correlativi costi possono essere riconosciuti solo in presenza di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza»); ritenuto che l'esame della residua censura difensiva sia precluso dalla necessità di fare applicazione, nella fattispecie in esame, dell'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo» (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01); ritenuto infatti che il ricorrente non ha contestato il riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata (in cui non c'è alcuna menzione dei rilievi in punto di elemento psicologico, ma solo dei motivi di censura in punto di determinazione dell'imposta evasa e di trattamento sanzionatorio), e che tale situazione imponga una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 Il