Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40463/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40463/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40463/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELARDO CARMINE nato a MADDALONI il 30/07/1981 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18554/24 Belardo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato sono generiche, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 40463/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto altresì che le censure attinenti alla sussistenza dell'elemento psicologico (secondo motivo di ricorso) sono manifestamente infondate, in quanto per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è sufficiente il dolo generico, che risulta integrato dalla consapevolezza di trovarsi nello stato restrittivo e dalla volontà di trasgredire le prescrizioni imposte da tale stato; Ritenuto altresì che, con riguardo al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo essa dato conto delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto in relazione alla commisurazione della pena finale, peraltro ridotta rispetto alla sentenza di primo grado.

Parole chiave

Generato dall'IA
aiuto all'evasione di detenuti motivi soggettivi successivi alla fuga inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento domicilio all'estero motivo d'asilo reato motivante l'estradizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 385 cod. pen
Ritenuto altresì che le censure attinenti alla sussistenza dell'elemento psicologico (secondo motivo di ricorso) sono manifestamente infondate, in quanto per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELARDO CARMINE nato a MADDALONI il 30/07/1981 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18554/24 Belardo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato sono generiche, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo;

Ritenuto altresì che le censure attinenti alla sussistenza dell'elemento psicologico (secondo motivo di ricorso) sono manifestamente infondate, in quanto per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è sufficiente il dolo generico, che risulta integrato dalla consapevolezza di trovarsi nello stato restrittivo e dalla volontà di trasgredire le prescrizioni imposte da tale stato; Ritenuto altresì che, con riguardo al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo essa dato conto delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto in relazione alla commisurazione della pena finale, peraltro ridotta rispetto alla sentenza di primo grado.

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il