Ordinanza — n. 40462/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAXIU MARKELJAN nato a LUSHNJE( ALBANIA) il 07/09/1988 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18448/24 HaxMiu OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e la negata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oltre che formulato in termini generici, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui la ricorrente non si confronta (pag. 2,3);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 40462/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 18448/24 HaxMiu OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e la negata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oltre che formulato in termini generici, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui la ricorrente non si confronta (pag. 2,3);
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAXIU MARKELJAN nato a LUSHNJE( ALBANIA) il 07/09/1988 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18448/24 HaxMiu OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e la negata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oltre che formulato in termini generici, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui la ricorrente non si confronta (pag. 2,3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/