Ordinanza — n. 40458/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENTORRINO LORIS nato a MESSINA il 06/08/1994 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18157/24 Centorrino OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 40458/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il motivo relativo al negato riconoscimento del vincolo continuativo con la condanna riportata per analogo reato è riproduttivo di profili di censura vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione esente da fratture logiche; Ritenuto che l'altra doglianza - relativa alla negata applicazione delle attenuanti generiche - è parimenti a-specifica poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENTORRINO LORIS nato a MESSINA il 06/08/1994 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18157/24 Centorrino OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2);
Ritenuto che il motivo relativo al negato riconoscimento del vincolo continuativo con la condanna riportata per analogo reato è riproduttivo di profili di censura vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione esente da fratture logiche; Ritenuto che l'altra doglianza - relativa alla negata applicazione delle attenuanti generiche - è parimenti a-specifica poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i