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Ordinanza — n. 40450/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as vague complaints lack specificity regarding trial renewal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40450/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to renew investigative measures, arguing they were insufficient. The court rejected these claims because the complaints lacked specificity and failed to address the detailed reasoning provided by the lower court regarding the defendant's capacity.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be specific; vague complaints that do not engage with the lower court's detailed reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specificity investigative renewal capacity to intend procedural costs perizia psichiatrica insufficiente miglioramento dello stato psichiatrico incapacità di discernimento

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 360 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIORE ANTONINO nato a MILITELLO IN VAL DI CATANIA il 22/03/1966 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17994/24 MAGGIORE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso, incentrate sulla denegata rinnovazione istruttoria, sono prive di specificità in quanto non si confrontano con le articolate argomentazioni della Corte territoriale (v. in particolare pagg. 4-5); rilevato infatti che i giudici di appello hanno rappresentato la completezza del materiale raccolto per valutare la capacità di intendere e di volere nonché di stare in giudizio dell'imputato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30