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Ordinanza — n. 40442/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as specific because arguments lack logical confrontation with the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40442/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the specific nature of the sole ground raised by the appellant. The appellant, Mushtaq Subial, challenged a conviction for recidivism under Article 385 of the Penal Code, arguing for the non-application of recidivist rules. The court rejected this claim because the appellant's arguments were found to be logically coherent yet failed to specifically confront the reasoning of the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are specific but fail to logically confront the reasoning of the appealed decision, rendering the review moot.

Parole chiave

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specific appeal grounds recidivism conviction logical confrontation inadmissible appeal Article 385 penal code recidiva nell'infrazione procedura di ricusazione inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
17895/24 Mushtaq OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen
17895/24 Mushtaq OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSHTAQ SUBIAL nato il 11/06/1998 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 17895/24 Mushtaq OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - relativo alla mancata disapplicazione della recidiva - è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09