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Ordinanza — n. 40439/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40439/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40439/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPIZZICO GABRIELE nato a BARI il 07/12/1993 GARZIA FERDINANDO nato a BARI il 29/01/1997 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 17833/24 Spizzico + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati; Ritenuto che la prima doglianza contenuta nel ricorso per cassazione comune ad entrambi, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 40439/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che la seconda doglianza del ricorso di Spizzico, relativa alla violazione di legge e al vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti traffico qualificato di stupefacenti consumo di canapa sostanze soggette a restrizione guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che la seconda doglianza del ricorso di Spizzico, relativa alla violazione di legge e al vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPIZZICO GABRIELE nato a BARI il 07/12/1993 GARZIA FERDINANDO nato a BARI il 29/01/1997 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 17833/24 Spizzico + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati; Ritenuto che la prima doglianza contenuta nel ricorso per cassazione comune ad entrambi, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche;

Ritenuto che la seconda doglianza del ricorso di Spizzico, relativa alla violazione di legge e al vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,