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Ordinanza — n. 40438/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40438/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40438/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NASTO ANGELO nato a TORRE ANNUNZIATA il 15/05/1992 NASTO MARIA nato a POMPEI il 08/11/1988 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 17829/24 Nasto + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati; Ritenuto che la doglianza contenuta nell'unico motivo di ricorso di Angelo Nasto attinente al difetto di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche (e quindi all'eccessività del trattamento sanzionatoriol oltre che generico, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40438/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, quanto al ricorso di Maria Nasto, che lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, giacché, secondo consolidato indirizzo di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale.

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali legittimazione a ricorrere allegazione motivata censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo (Sez.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NASTO ANGELO nato a TORRE ANNUNZIATA il 15/05/1992 NASTO MARIA nato a POMPEI il 08/11/1988 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 17829/24 Nasto + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati; Ritenuto che la doglianza contenuta nell'unico motivo di ricorso di Angelo Nasto attinente al difetto di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche (e quindi all'eccessività del trattamento sanzionatoriol oltre che generico, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta;

Ritenuto, quanto al ricorso di Maria Nasto, che lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, giacché, secondo consolidato indirizzo di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale.

Detto principio, peraltro, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d