Ordinanza — n. 40434/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA LUCA (CUI 051TCEI) nato a NAPOLI il 02/02/1996 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; t\ N. 17809/24 FERRARA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo al giudizio di bilanciamento fra le attenuanti generiche e la ritenuta recidiva in termini di prevalenza delle prime - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato in quanto non tiene conto del divieto ex lege;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40434/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 17809/24 FERRARA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo al giudizio di bilanciamento fra le attenuanti generiche e la ritenuta recidiva in termini di prevalenza delle prime - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato in quanto non tiene conto del divieto ex lege;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA LUCA (CUI 051TCEI) nato a NAPOLI il 02/02/1996 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; t\ N. 17809/24 FERRARA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo al giudizio di bilanciamento fra le attenuanti generiche e la ritenuta recidiva in termini di prevalenza delle prime - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato in quanto non tiene conto del divieto ex lege;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30