Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40429/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40429/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40429/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESSITORE GIOVANNI nato a AVERSA il 27/06/1980 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 17794/24 Tessitore OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - relativo alla mancata disapplicazione della recidiva - è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui la ricorrente non si confronta (pag. 2);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 40429/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto altresì che, quanto al secondo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo essa dato conto delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto in relazione alla commisurazione della pena finale di mesi otto di reclusione, ossia il minimo edittale (cfr. p. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale remissione della pena revoca della sospensione condizionale licenziamento per furto pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 385 cod. pen
17794/24 Tessitore OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESSITORE GIOVANNI nato a AVERSA il 27/06/1980 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 17794/24 Tessitore OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - relativo alla mancata disapplicazione della recidiva - è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui la ricorrente non si confronta (pag. 2);

Ritenuto altresì che, quanto al secondo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo essa dato conto delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto in relazione alla commisurazione della pena finale di mesi otto di reclusione, ossia il minimo edittale (cfr. p. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30